Esportatore abituale, plafond IVA e dichiarazione d’intento nel 2025
Se sei un esportatore abituale, con rapporti commerciali con Paesi europei ed extraeuropei, conoscere le regole per l’utilizzo del plafond IVA è essenziale per ottimizzare la gestione fiscale della tua attività. Nel 2025, restano in vigore alcune procedure consolidate, ma è fondamentale prestare attenzione a scadenze, requisiti e alla corretta emissione della lettera d’intento. Vediamo insieme cosa significa essere un esportatore abituale, come funziona il plafond IVA e la lettera d’intento.
Chi è l’esportatore abituale?
L’esportatore abituale è un soggetto IVA che effettua operazioni di esportazione, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate in misura significativa. Secondo la normativa vigente, per ottenere lo status di esportatore abituale è necessario che il volume delle operazioni registrate verso l’estero superi il 10% del volume d’affari complessivo realizzato nell’anno precedente, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del DPR n. 633/72.
Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, attraverso l’utilizzo del cosiddetto “plafond” nell’ottica che, se la merce verrà esportata e venduta all’estero, in un regime fiscale senza IVA, allora anche l’acquisto dei beni e servizi può essere fatto senza IVA.

Cos’è il plafond IVA?
Il plafond IVA è rappresentato quindi dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali svolte e costituisce il limite massimo entro cui un esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA. In pratica, si tratta di un vantaggio fiscale che consente di migliorare la liquidità aziendale evitando anticipazioni d’imposta.
Esistono due tipi di plafond:
- Il plafond fisso (o annuale), basato sul volume delle operazioni relative ad esportazioni e attività assimilabili registrate nell’anno solare precedente e utilizzabile per tutto l’anno solare successivo;
- Il plafond mobile, calcolato in base alle operazioni registrate nei 12 mesi precedenti alla data dell’acquisto; quindi, è necessario che l’attività sia in essere da almeno 12 mesi e che vengano soddisfatti i requisiti di esportatore abituale con una verifica mensile.
L’utilizzo del plafond fisso può risultare più agevole rispetto a quello mobile, in quanto il calcolo dell’importo annuale che può essere utilizzabile e la sussistenza delle condizioni di esportatore abituale vengono effettuale una volta all’anno. D’altro canto, l’utilizzo del plafond mobile può rappresentare la soluzione più conveniente se si intraprende un percorso di crescita del fatturato all’estero.
Per avvalersi del plafond, l’esportatore abituale deve rilasciare al fornitore una dichiarazione (o lettera) d’intento, dichiarando la volontà di acquistare senza applicazione dell’IVA, prima di procedere ad ogni operazione.
Il plafond può essere utilizzato per acquistare beni e servizi, ad eccezione di terreni, fabbricati, beni esclusi dal diritto di detrazione dell’IVA e i beni che non rispettano i requisiti di inerenza.
Plafond IVA: quali operazioni contribuiscono a formarlo
Ecco un elenco delle operazioni più importanti che contribuiscono a formare il plafond IVA, utilizzabile dall’esportatore abituale:
- Le esportazioni dirette (incluse esportazioni triangolari) – escluse esportazioni a titolo gratuito (art 8, comma 1 lett. a) DPR 633/1972);
- Le cessioni di beni effettuate a soggetti extra UE che provvedono all’esportazione dalla UE entro 90 gg dalla consegna – escluse esportazioni a titolo gratuito (art 8, comma 1 lett. b) DPR 633/1972)
- Le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (art 8 bis comma 1 DPR 633/1972);
- I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (art 9, comma 1 DPR 633/1972);
- Le cessioni e prestazioni a residenti nella Città Del Vaticano e Repubblica San Marino assimilate agli artt.8, 8bis e 9 (art 71 comma 1 DPR 633/1972);
- Le cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati ed accordi internazionali assimilate agli artt.8, 8bis e 9 (art 72 DPR 633/1972)
- Le cessioni intra UE di beni non imponibili (incluse operazioni triangolari), le cessioni intra UE di oro industriale ed argento puro, la triangolazione UE – promotore soggetto passivo IVA di stato membro UE, la triangolazione UE – promotore soggetto passivo IVA nazionale, le cessioni intra UE di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi in Tab. A, Parte Prima, effettuate da produttori agricoli ex art.34 DPR 633/1972 (Art. 41 comma 1 e 2 DL 331/1993);
- Le cessioni di beni estratti da deposito IVA con trasporto o spedizione Intra UE (art. 50 bis, comma 4, lett. f) DL 331/1993);
- Le cessioni beni estratti da deposito IVA con trasporto o spedizione extra UE (art. 50 bis, comma 4, lett. g) DL 331/1993);
- La triangolazione nazionale – cessioni beni verso operatori nazionali mediante consegna a operatore comunitario in altro Stato UE (art. 58, comma 1 DL 331/1993);
- I margini positivi relativi a operazioni non imponibili riguardanti i beni usati che costituiscono plafond (art. 37, comma 1 DL 41/1995).
Occorre ricordare che, una volta scelto il criterio da utilizzare tra plafond fisso e mobile, questo sarà modificabile solo al 1° gennaio dell’anno successivo e non potrà essere modificato durante l’anno.

La dichiarazione o lettera d’intento dell’esportatore abituale: cos’è e come funziona
Per usufruire del plafond IVA, l’esportatore abituale deve inviare ai propri fornitori la dichiarazione (o lettera) d’intento, che li autorizza a non applicare l’IVA sulle operazioni effettuate. Il modello per la dichiarazione d’intento è disponibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate.
Queste le informazioni che devono essere contenute nella lettera d’intento:
- I dati del fornitore e dell’esportatore abituale;
- La dichiarazione di voler acquistare senza applicazione dell’IVA;
- L’ammontare del plafond disponibile;
- I riferimenti normativi utilizzati.
Dal 2020, l’invio della lettera d’intento deve avvenire esclusivamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’invio telematico, il fornitore deve verificare l’avvenuta trasmissione e conservare la ricevuta.
Le procedure operative nel 2025 per l’esportatore abituale
In questo elenco trovi un utile riepilogo delle attività da svolgere per poter utilizzare il plafond IVA nella maniera più corretta:
- La verifica della soglia del 10%, assicurandoti di calcolare correttamente il volume delle esportazioni nell’anno precedente;
- Il calcolo del plafond IVA disponibile considerando le due modalità, fisso e mobile, e il suo monitoraggio costante;
- La compilazione della lettera d’intento, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- L’invio telematico, effettuando la trasmissione online inviando al fornitore una copia della lettera d’intento con la ricevuta di avvenuta presentazione;
- La registrazione contabile, annotando la lettera d’intento nei registri IVA e conservando la documentazione.
Vediamo ora le sanzioni previste in caso di errore e di una gestione poco attenta del plafond IVA disponibile.

Le sanzioni previste in caso di errori
La mancata trasmissione o un errore nella compilazione della lettera d’intento può comportare l’emissione di sanzioni amministrative comprese tra il 100% e il 200% dell’imposta non applicata, oltre al pagamento del tributo.
Un’altra situazione da tenere monitorata, e che può derivare da una disattenzione, è quella dello “splafonamento” dove l’importo degli acquisti richiesti supera il plafond disponibile.
In questi casi occorre regolarizzare la situazione attraverso l’emissione di una autofattura o di una fattura integrativa, a seconda della situazione. Altrimenti si può incorrere nella sanzione amministrativa, prevista in caso di splafonamento, che corrisponde al 70% dell’IVA non applicata al momento dell’acquisto.
In conclusione
L’utilizzo corretto del plafond IVA e l’invio tempestivo della lettera d’intento rappresentano un’opportunità significativa per gli esportatori abituali, in grado di migliorare la gestione della liquidità e ridurre la pressione fiscale.
Essere aggiornati sulle procedure e adempiere correttamente agli obblighi è essenziale per evitare sanzioni e garantire una gestione aziendale efficiente. Se hai dubbi o necessiti di assistenza, affidati a una figura professionale esperta per gestire al meglio la normativa fiscale in vigore nel 2025.
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