Freelance e prestazioni di servizi all’estero: la guida fiscale completa

Hai ricevuto la tua prima proposta di collaborazione da un cliente straniero e non sai come gestire la fattura? Oppure lavori già con l’estero ma hai mille dubbi su IVA, ritenute e dichiarazioni?

Se sei un freelance, libero professionista o consulente che offre prestazioni di servizi all’estero può capitare di avere dei dubbi sulla gestione dei rapporti fiscali con i clienti esteri.

In questa guida, scoprirai come funziona l’articolo 7-ter del DPR 633/72 (che stabilisce le regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi), quando applicare correttamente l’IVA e quali obblighi dichiarativi rispettare per evitare errori e sanzioni.

Chi è il freelance che vende servizi all’estero

Prima di entrare nel dettaglio fiscale, chiariamo per chi è stata pensata questa guida che raccoglie le informazioni più importanti per la gestione fiscale dei rapporti con l’estero.

Questa guida è pensata per te se:

  • sei un libero professionista con Partita IVA (anche in regime forfettario);
  • vendi servizi intellettuali o consulenziali (come grafica, web design, sviluppo software, copywriting, traduzione, consulenza marketing, coaching, formazione online, etc.);
  • hai clienti all’estero (Unione Europea o extra-UE);
  • lavori da remoto senza spostarti fisicamente nel Paese del cliente.

Se vendi prodotti fisici (e-commerce, artigianato) e hai rapporti commerciali con l’estero, le regole sono diverse e puoi approfondire leggendo l’articolo dedicato agli esportatori abituali , oltre a quello dedicato alla gestione delle fatture di acquisto estere.

Freelance donna al computer che offre prestazioni di servizi con l'estero

Residenza fiscale: il punto di partenza fondamentale

Prima di capire come procedere per il pagamento delle imposte, occorre definire dove è stabilita la tua residenza fiscale.

Secondo l’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), una persona è considerata residente fiscale in Italia se per più di 183 giorni all’anno si verifica almeno uno di questi tre criteri:

  • ha la residenza anagrafica in un Comune italiano;
  • ha il centro dei tuoi interessi personali ed economici in Italia (famiglia, casa di proprietà, attività principale);
  • soggiorna stabilmente in Italia.

Se rientri in almeno uno di questi criteri, sei fiscalmente residente in Italia anche se collabori con clienti esteri o lavori da remoto per aziende straniere.

Questo ha delle importanti conseguenze sulla tua gestione fiscale:

  • i tuoi redditi prodotti all’estero devono essere dichiarati in Italia;
  • le imposte sui tuoi redditi devono essere versate in Italia;
  • per esercitare il tuo lavoro è necessario mantenere la Partita IVA italiana e rispettare gli obblighi fiscali italiani.

Cosa succede se invece ti trasferisci all’estero?

Se, per determinate ragioni, decidi di trasferirti stabilmente in un altro Paese (più di 183 giorni), potresti dover effettuare alcune azioni, necessarie per regolarizzare la tua posizione fiscale:

  • richiedere la cancellazione dall’anagrafe italiana;
  • iscriverti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);
  • valutare il trasferimento della residenza fiscale.

Se il tuo desiderio è poi quello di lavorare viaggiando poi valutare la figura del nomade digitale, ovvero un professionista che si sposta in diversi luoghi del mondo e svolge la sua attività completamente da remoto. Anche in questo caso, è meglio informarsi bene sugli aspetti fiscali e contabili prima di procedere con questa scelta.

Come funziona la tassazione dei servizi venduti all’estero

Una delle riflessioni più importanti da fare è capire come vengono tassati i servizi venduti ai clienti esteri.

Per quanto riguarda l’Italia, un freelance residente nel nostro Paese è soggetto alla tassazione anche sui redditi esteri, salvo quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni (aspetto che approfondiremo più avanti).

Il reddito viene tassato esclusivamente in Italia, nella maggior parte dei casi, se:

  • il cliente estero non ha una sede operativa in Italia;
  • il lavoro viene svolto da remoto dall’Italia (o comunque non hai una “base fissa” all’estero);
  • esiste una convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia e il Paese del cliente.

L’Art. 7-ter: quando non devi applicare l’IVA

Eccoci alla norma più importante per i freelance che vendono servizi all’estero: l’articolo 7-ter del DPR 633/72.

Questo articolo stabilisce che le prestazioni di servizi rese a committenti esteri sono considerate territorialmente rilevanti nel Paese del committente, non in Italia.

Questo significa che, quando vendi un servizio a un cliente estero, l’operazione segue determinate regole, ovvero è considerata non imponibile ai fini IVA in Italia (non devi applicare l’IVA italiana) e soggetta eventualmente all’IVA del Paese del committente, secondo la normativa prevista su quel territorio.

Quando si applica l’Art. 7-ter?

L’articolo 7-ter si applica quindi quando:

  1. il committente è stabilito all’estero (UE o extra-UE);
  2. il committente è un soggetto passivo IVA (B2B – Business to Business);
  3. il servizio rientra nella regola generale dell’Art. 7-ter (servizi generici).

Se la tua situazione è molto specifica o hai dei dubbi confrontati con l’Assistente Virtuale Amministrativa e Contabile competente in queste materie che può aiutarti a fare chiarezza su argomenti così delicati e complessi.

Freelance al lavoro che calcola tasse seguendo le leggi sulle prestazioni di servizi all'estero

Servizi generici e servizi specifici

Per l’applicazione corretta dell’articolo è inoltre, di fondamentale importanza, distinguere tra due categorie di servizi: generici e specifici.

I servizi generici (Art. 7-ter – regola generale) sono i servizi di consulenza, i servizi digitali (grafica e design, sviluppo software), le attività di marketing, coaching e formazione che possono essere svolti anche a distanza.

Per questa tipologia di servizi, la territorialità segue la sede del committente.

I servizi specifici sono invece i servizi che legati alla presenza fisica del professionista per poter essere svolti come, ad esempio, i servizi relativi a beni immobili, di ristorazione, quelli definiti culturali, artistici e sportivi.

Per i freelance “digitali”, nella maggior parte dei casi si applica l’Art. 7-ter.

Bisogna anche ricordare che l’imposta di bollo da €2,00 è obbligatoria sulle fatture emesse per prestazioni di servizi “generiche” a clienti non residenti, UE o extra-UE ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, se l’importo supera i €77,47. Essendo operazioni “fuori campo IVA” per territorialità, l’imposta di bollo è dovuta in alternativa al tributo IVA. 

Fatturazione per regime forfettario e clienti esteri: cosa cambia

Se operi in regime forfettario, lavorare con clienti esteri comporta alcune specificità che vanno tenute in considerazione per evitare errori e dimenticanze nella tua gestione fiscale e amministrativa.

Ecco, in sintesi, le regole generali per la gestione fiscale dei rapporti tra regime forfettario ed estero:

  • non occorre applicare l’IVA in fattura;
  • non occorre applicare la ritenuta d’acconto;
  • devi indicare “operazione non soggetta art. 7-ter” oppure utilizzare il reverse charge per le operazioni in ambito UE;
  • paghi l’imposta sostitutiva sul reddito;
  • puoi versare i contributi INPS anche sui compensi esteri.

Tieni poi sempre in considerazione che il limite dei ricavi per il regime forfettario è di 85.000 euro annui e che entrano nella somma anche i ricavi derivanti da prestazioni fornite a clienti esteri.

In caso di superamento del limite, sarai purtroppo costretto ad uscire dal regime forfettario dall’anno successivo. Ecco perché conviene tenere sempre monitorato il proprio andamento annuo per comprendere la situazione fiscale e pianificare, di conseguenza, le attività professionali.

Prestazioni occasionali all’estero: le regole

Se, invece, non hai Partita IVA e svolgi prestazioni occasionali per clienti esteri, le regole da tenere in considerazione sono ancora più semplici.

Le caratteristiche delle prestazioni occasionali con l’estero da tenere in considerazione sono infatti:

  • il limite annuo di 5.000 euro di compensi totali (italiani + esteri) per la soglia contributiva INPS;
  • nessuna IVA da applicare;
  • nessuna ritenuta d’acconto;
  • nessuna marca da bollo necessaria (anche sopra 77,47 euro).

Ricordati però di un aspetto molto importante: se superi i 5.000 euro di compensi totali o lavori in modo continuativo, dovrai necessariamente tenere in considerazione l’apertura della Partita IVA per poter svolgere la tua attività professionale.

Partita IVA intracomunitaria e VIES

Se lavori abitualmente con clienti dell’Unione Europea, potresti aver sentito parlare di Partita IVA intracomunitaria e VIES: sono due sistemi di gestione dei rapporti di scambio di beni e servizi all’interno del mercato europeo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La Partita IVA intracomunitaria è un codice identificativo che permette di effettuare operazioni commerciali con altri Paesi UE e si compone della sigla del Paese (per Italia) e del numero di Partita IVA nazionale.

Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema di scambio informazioni IVA tra Paesi UE e occorre iscriversi al VIES se hai Partita IVA e se effettui operazioni intracomunitarie (acquisti o vendite con soggetti UE).

L’iscrizione è gratuita e si può effettuare online tramite Fisconline o Entratel, compilando il modello “Dichiarazione di inizio attività/variazione dati/cessazione attività ai fini IVA“.

Intrastat: quando è obbligatorio per i servizi

L’Intrastat è il sistema obbligatorio di dichiarazione degli scambi di beni e servizi tra titolari di partita IVA residenti in Paesi membri dell’Unione Europea.

Le soglie da rispettare sono due a seconda delle prestazioni rese o ricevute:

  • per i servizi resi (prestazioni attive a clienti UE) la dichiarazione, con presentazione trimestrale, è sempre obbligatoria se l’ammontare è superiore a 50.000€;
  • per i servizi ricevuti (acquisti passivi) la dichiarazione, con presentazione mensile, è obbligatoria se il totale è pari o superiore a 100.000 euro.

Per i soggetti che adottano il regime forfettario, l’articolo 38, comma 5, del D.L. 331/1993 stabilisce una soglia annua di 10.000 euro per gli acquisti intracomunitari di beni. Il superamento di tale limite comporta l’applicazione dell’IVA secondo la normativa ordinaria vigente in Italia.

Per fare chiarezza su questi aspetti così delicati e per avere una gestione fiscale corretta valuta anche la possibilità di un servizio di consulenza personalizzata che può offrirti l’Assistente Virtuale specializzata in Amministrazione e Contabilità.

Le convenzioni contro la doppia imposizione

Un aspetto importante quando si lavora con l’estero sono le convenzioni tra i Paesi contro le doppie imposizioni: si tratta di accordi internazionali tra Stati che stabiliscono dove sia necessario pagare le imposte, per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte (una volta in Italia e una volta all’estero).

Per le prestazioni di servizi professionali, nella maggior parte delle convenzioni, la tassazione avviene nel Paese di residenza del freelance. 

Paesi con convenzione

L’Italia ha stipulato convenzioni con oltre 100 Paesi, inclusi tutti i paesi UE, USA, UK, Svizzera, Canada, molti Paesi asiatici e sudamericani

Per conoscere esattamente se il Paese con il quale collabori aderisce agli accordi, puoi consultare la pagina dedicata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Se invece lavori con un Paese senza convenzione, esiste il rischio teorico di doppia tassazione. In questo caso, potresti dover pagare le tasse all’estero e puoi richiedere un credito d’imposta in Italia per le imposte già versate oltre confine.

Ti suggerisco, quindi, per evitare errori o inadempienze, prima di accettare incarichi con un Paese estero, di verificare la presenza della convenzione.

Freelance che mostra il suo lavoro da remoto al cliente e offre prestazioni di servizi all'estero

Obblighi contabili e conservazione dei documenti fiscali

Ricordati, infine, che anche se lavori con clienti appartenenti alla UE o Extra UE, hai gli stessi obblighi di conservazione dei documenti fiscali e dovrai custodire con cura, avendoli sempre a disposizione, i contratti con i clienti esteri, le fatture emesse, i bonifici, le prove di pagamento, i preventivi di collaborazione e i documenti legati all’attività professionale.

I documenti vanno poi conservati per 10 anni dalla data dell’operazione, come avviene per tutte le stampe fiscali in caso di verifiche e accertamenti.

Questa attività può risultare particolarmente complessa da gestire ma è fondamentale per ritrovare velocemente i documenti in caso di controlli fiscali. Se hai molta difficoltà, questo può essere un chiaro segnale che ti occorre l’aiuto concreto dell’Assistente Virtuale Amministrativa e Contabile.

Strategie pratiche per gestire la fiscalità con l’estero

Ecco infine alcuni consigli operativi per semplificare la gestione fiscale dei tuoi rapporti internazionali.

Verifica sempre la Partita IVA del cliente UE: prima di emettere fattura, controlla che la Partita IVA intracomunitaria del cliente sia valida usando il sistema VIES dell’Agenzia delle Entrate.

Monitora i pagamenti in valuta estera, considera le commissioni di cambio (3-5% con banche tradizionali) e tieni traccia del tasso di cambio al momento dell’incasso (serve per la dichiarazione).

Nel tuo sistema contabile (anche un semplice foglio Excel), tieni separati i compensi italiani da quelli esteri per monitorare il peso dell’estero sul fatturato, semplificare la dichiarazione dei redditi e verificare eventuali obblighi Intrastat, nonché il limite dei ricavi per operare con il regime forfettario.

Errori comuni da evitare

Ecco gli errori più frequenti che possono accadere nei rapporti con clienti esteri e che è bene tenere in considerazione.

Applicare l’IVA per abitudine: anche se sei abituato a fatturare con IVA per i clienti italiani, ricorda di NON applicarla per i clienti esteri (Art. 7-ter).

Dimenticare la dicitura dell’Art. 7-ter: senza la dicitura corretta, la fattura potrebbe essere contestata. Inserisci sempre il riferimento normativo.

Non verificare la Partita IVA intracomunitaria, se la P.IVA del cliente UE non è valida o non esiste, l’operazione potrebbe essere considerata B2C con regole diverse.

Dimenticare di dichiarare i compensi esteri: anche se non hai trattenute o IVA, devi comunque dichiarare i compensi esteri nel Modello Redditi. L’omissione è un illecito fiscale.

Confondere servizi e beni: le regole per i servizi (Art. 7-ter) sono diverse da quelle per i beni (Art. 41). Una consulenza con l’Assistente Virtuale Amministrativa e Contabile può aiutarti in caso di dubbi.

Conclusione: lavorare con l’estero è più semplice di quanto pensi

Se già la gestione delle attività amministrative e contabili per il territorio italiano possono essere complesse, lavorare anche con l’estero può rappresentare una complicazione in più ma non devi spaventarti.

Come Assistente Virtuale Amministrativa e Contabile, con più di 20 anni di esperienza, posso darti una mano concreta con le procedure fiscali legate ai clienti internazionali: le tue pratiche saranno gestite con tranquillità e competenza; la tua fiscalità sarà in ordine, facile da consultare e da recuperare.

Se senti il bisogno di impostare correttamente la tua attività e i tuoi rapporti fiscali internazionali, contattami senza impegno e valuteremo insieme la tua situazione.

Lavorare con l’estero è una grande opportunità per far crescere il tuo business e ampliare i tuoi orizzonti professionali. Con la giusta organizzazione fiscale, puoi farlo in totale serenità e conformità alle norme.

La tua attività professionale merita di essere seguita con attenzione e io sono qui per aiutarti a farlo con cura e competenza.

Ciao! Mi chiamo Giorgia Vizzini e sono un’assistente virtuale.

Mi occupo di gestire gli aspetti amministrativi e contabili di aziende, freelancer, professionisti e startup, dando loro modo di riappropriarsi del proprio tempo e di occuparsi di ciò che più amano della loro attività.

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