Imposta di bollo sulle fatture: quando si applica e come pagarla
L’imposta di bollo, detta anche marca da bollo, è un tributo previsto dalla normativa italiana. Si utilizza per la produzione, la richiesta e la presentazione di documenti come le fatture cartacee, quelle elettroniche e per altri documenti fiscali.
Esistono delle regole molto precise per la sua applicazione e le modalità di pagamento che, chi emette fatture senza IVA, dovrebbe conoscere per evitare errori e possibili sanzioni.

Quando si applica l’imposta di bollo?
L’imposta di bollo è dovuta sulle fatture, sia cartacee sia elettroniche, per prestazioni esenti da IVA, secondo l’art. 10 del DPR 633/1972.
Più nello specifico, le regole da seguire per l’applicazione sono:
- Su tutte le fatture con importi maggiori di 77,47 euro;
- Se la fattura dovesse presentare sia importi soggetti ad IVA che importi non soggetti, si fa riferimento alla prima regola e quindi l’imposta di bollo va applicata solo se gli importi non soggetti ad IVA superano la soglia dei 77,47 euro.
L’imposta di bollo non va invece mai applicata se l’importo è inferiore alla soglia di 77,47 euro.
Dopo aver chiarito per quale tipo di importi occorre applicare l’imposta di bollo, vediamo insieme su quali documenti è prevista.
I documenti fiscali che richiedono la sua applicazione sono:
- Le fatture di chi opera con il regime dei minimi e il regime forfettario;
- Le ricevute per le prestazioni di lavoro occasionale;
- Le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
- Le operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette;
Su quali documenti non va applicata l’imposta di bollo?
Anche qui le indicazioni sulla tipologia di documento escluse dall’applicazione dell’imposta di bollo sono precise, oltre naturalmente al caso in cui l’importo della fattura sia inferiore a 77,47 euro.
Vediamo, nello specifico, dove non occorre applicare la marca da bollo:
- Sulle fatture, le note, i conti e i documenti simili che riportano addebitamenti o accreditamenti su operazioni soggette ad IVA;
- Sulle fatture che si riferiscono a operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci in maniera diretta o indiretta e a cessioni intracomunitarie;
- Le bollette e i documenti doganali di qualsiasi tipo.
A chi spetta l’obbligo dell’imposta di bollo?
L’apposizione della marca da bollo sul documento fiscale è un obbligo che spetta al soggetto che lo emette ed è prevista la possibilità di rivalsa di questo importo nei confronti del cliente.
In questo caso, il costo dell’imposta di bollo deve essere necessariamente indicato sulla fattura tra le operazioni escluse dall’ambito IVA in base all’art. 15 Dpr 633/1972 e considerato nel totale dell’importo indicato sul documento.
Vediamo i due casi di applicazione dell’imposta di bollo a seconda del tipo di fattura, elettronica o cartacea.
Nel caso della fatturazione elettronica, l’imposta di bollo si riporta con la dicitura “BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MEF 17/06/2014 ART. 6”.
Per la fattura cartacea, occorre invece applicare la marca da bollo adesiva dopo averla acquistata in una tabaccheria.
Se trasmetterai la fattura via email, puoi riportare sulla copia per il cliente gli estremi della marca da bollo apposta sull’originale tramite la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale con identificativo n. …”.

A chi spetta il pagamento del bollo in caso di nota di credito?
In caso di pagamento del bollo sulla nota di credito, chi emette il documento può procedere in due modi:
- Può farsi carico del pagamento del bollo e, se ad esempio, il cliente è in credito di 100 euro la nota di credito emessa sarà corrispondente all’importo esatto quindi di 100 euro;
- Può addebitare il costo del bollo al cliente e sottrarlo all’importo che compare sulla nota di credito. Quindi, in questo caso, se il cliente è in credito di 100 euro occorre sottrarre 2 euro dell’imposta di bollo ed emettere una nota di credito con l’importo di 98 euro.
Quando e come effettuare il versamento dell’imposto di bollo? importo e modalità di pagamento
L’imposta di bollo ha un valore fisso di 2 euro per ogni fattura soggetta e l’importo dovuto deve essere calcolato in base alle fatture emesse nel periodo di riferimento.
Il versamento dell’imposta avviene con scadenze trimestrali, seguendo le indicazioni riportate dalla guida dell’Agenzia delle entrate.
Vediamo con precisione le date per il versamento dell’importo:
- Il 31 maggio;
- Il 30 settembre;
- Il 30 novembre;
- Il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per la prima scadenza del 31 maggio tieni in considerazione che, se l’importo dovuto è inferiore ai 5.000 euro, puoi passare al versamento del 30 settembre e, se l’importo complessivo dei primi due trimestri dovesse essere inferiore ai 5.000 euro, puoi passare al versamento entro il 30 novembre.
Per quanto riguarda la scadenza di febbraio, in caso l’anno sia bisestile puoi effettuare il pagamento entro il 29 del mese.

Come effettuare il pagamento
Il versamento dell’imposta di bollo all’Agenzia delle Entrate può essere effettuato in due modalità diverse:
- Con addebito diretto sul tuo conto corrente mediante il codice Iban che avrai indicato sul portale alla voce “Fatture e corrispettivi”;
- Presentando il modello F24 attraverso la modalità telematica e utilizzando gli appositi codici tributo.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate trovi tutte le indicazioni per effettuare il versamento ma, per non dimenticare nemmeno una data ed essere certo dell’importo da pagare, puoi affidarti alla tua assistente virtuale per una verifica chiara e precisa.
Come effettuare l’integrazione dell’imposta di bollo
Nel caso sia necessaria un’integrazione dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il servizio per verificare il totale dell’imposta di bollo dovuta all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, che si basa sulle fatture elettroniche elaborate e inviate attraverso il sistema.
Sul portale sono poi visibili due colonne, A e B, dove nella prima sono riepilogati i dati delle fatture emesse e nella seconda le integrazioni necessarie per i documenti emessi senza imposta di bollo ma per i quali era invece prevista.
L’importo totale dovuto sarà disponibile entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre e potrà essere saldato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione con la riduzione di ⅓ della sanzione applicata per l’irregolarità.
Sarebbe meglio evitare questa situazione ed effettuare l’integrazione prima possibile perché più tempo passerà rispetto al momento del versamento e maggiori saranno le conseguenze in termini di sanzioni e di interessi maturati.
Vediamo nel dettaglio le varie possibilità.
Cosa succede in caso di mancato pagamento o pagamento tardivo? Le sanzioni applicate
Se l’imposta di bollo non viene versata entro 30 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione del dovuto, potrai applicare il sistema di ravvedimento operoso per ridurre la sanzione applicata sul mancato pagamento o dell’irregolarità.
Per semplificare, ecco una sintesi con le riduzioni previste in materia:
- 1/9 se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in considerazione;
- 1/7, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello in considerazione;
- 1/6, se il pagamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello in considerazione.
Nel caso di presenza di più violazioni, l’applicazione delle sanzioni avverrà una sola volta, tenendo in considerazione il principio del cumulo giuridico.
Conclusioni
L’imposta di bollo sulle fatture è un aspetto da non trascurare per chi emette documenti senza IVA. Rispettare le scadenze e indicare correttamente l’imposta nei documenti fiscali permette di evitare sanzioni e di mantenere una gestione contabile precisa ed efficiente.
Per eventuali dubbi o aggiornamenti normativi e, soprattutto, per non perdere nemmeno una scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo, contattami con serenità.
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